In un recente parere dell’Aran, il CFL221, si fa chiarezza sui nuovi differenziali stipendiali nel CCNL Funzioni Locali e sulle tariffe orarie per la remunerazione degli straordinari.
Si ricorda che il nuovo CCNL Enti Locali sottoscritto lo scorso novembre si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.
Tra le novità più interessanti troviamo quella relativo ai cosiddetti differenziali stipendiali: si tratta di un sistema che mira a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area.
In parole povere si intendono come incrementi stabili dello stipendio da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità in base a ciascuna area e sezione del sistema di classificazione.
Per maggiori informazione sulla riforma dell’ordinamento professionale e del sistema di classificazione vi rimandiamo a questo approfondimento.
Ma come vanno a impattare questi differenziali sulle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell’indennità di turno?
A rispondere al quesito ci pensa l’Aran con il parere che analizziamo oggi.
Questo è il quesito sottoposto all’Agenzia:
I nuovi differenziali stipendiali di cui all’art. 78, comma 3, concorrono alla quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell’indennità di turno?
Qui di seguito troviamo la risposta al quesito.
La quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dell’accessorio trova le sue regole nelle stesse disposizioni contrattuali.
Ad esempio, per l’istituto dello straordinario, all’art. 32, comma 4, del CCNL 16.11.2022, viene fatto esplicito rinvio all’art. 74 comma 2 lett. b) (nozione di retribuzione base mensile) ove si richiamano esplicitamente anche i differenziali stipendiali.
Secondo quanto riportato a quest’articolo:
2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).
Si ricorda che la retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Per completezza si deve aggiungere che la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
L’assegnazione dei “differenziali stipendiali” avviene attraverso una procedura selettiva di area, seguendo le seguenti modalità e criteri:
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Ma quelli che stanno in pensione dal 1 settembre 2019 cosa le aspetta?
Il meritato riposo 🙂